CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA DI ENTE E TERRITORIALE
(art.4-5-6 CCNL 1998)
In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando risorse economiche “accessorie”.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a)
i
criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate
nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della
disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b)
i
criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base
di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento
della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione
basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle
risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a);
c)
le
fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la
corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma
2, lettere e), f), g);
d)
i
programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
e)
le
linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente
di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui
luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili;
f)
implicazioni
in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della
domanda di servizi;
g)
le
pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del
DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991,
n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22;
j) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;
k) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì,
le materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL relativo all’Ordinamento
Professionale.
Limite dei contratti
decentrati:
I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Contratto collettivo decentrato integrativo,
durata: I contratti
collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica
sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che,
per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L’utilizzo
delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale.
Delegazione di parte pubblica: L’ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun ente del contratto collettivo decentrato integrativo
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di minori dimensioni demografiche, nonché le IPAB prive di dirigenza può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli d’intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e l’ANCI e l’UNCEM, da definirsi in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i vincoli di cui all’art.5.
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita
intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli
atti di indirizzo.
1. Il
testo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
“1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle
risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede
di contrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale.
2. L'ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all' art.10, comma 2, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto
previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto.
4.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”
1. Il testo dell’art. 6 del CCNL
dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
1. “Per gli
enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non
superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli
enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del
presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni
nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti
titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2. I
protocolli devono precisare:
a) la
composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la
composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di
rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del
presente CCNL, nonché forme di
rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la
procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli
oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina
generale stabilita dall’art. 5;
d) i
necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta
fruizione delle tutele e dei permessi.
3. I
rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le
modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b) le
materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata,
che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale
specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla
contrattazione di ente;
c) le modalità organizzative necessarie per la
contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d) le
modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente
articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue
indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.”